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ORIENTAMENTO AL LAVORO • Contratti di lavoro

12. La somministrazione di lavoro ( ex lavoro interinale )

Il lavoro Interinale è stato sostituito dalla legge Biagi con la definizione di “Somministrazione di lavoro”.
La caratteristica principale di questo contratto è quella di stabilire un rapporto indiretto tra l’azienda ed il lavoratore. I soggetti coinvolti sono tre:
- il lavoratore,
- l’azienda “utilizzatrice” o richiedente,
- l’agenzia di somministrazione o impresa fornitrice.

Il lavoratore viene mandato in “missione” dall’impresa fornitrice presso l’azienda “utilizzatrice” che ha fatto richiesta per la copertura di una determinata mansione professionale. L’azienda utilizzatrice pagherà il servizio all’impresa fornitrice, che a sua volta, provvederà alla retribuzione del lavoratore. Si è quindi in presenza di 2 contratti:
• Un primo tra l’agenzia di somministrazione e l’azienda “utilizzatrice”
• Un secondo tra la persona che presta il lavoro e l’agenzia di somministrazione ( contratto di lavoro subordinato )
E’ da notare che il lavoratore, per quanto assunto dall’agenzia di somministrazione, è tenuto a svolgere la propria attività professionale sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice ed è vincolato, quindi, ad osservare le disposizioni dell’impresa per l’esecuzione del lavoro come se fosse a tutti gli effetti un dipendente della stessa. Ciascun candidato è libero di decidere se accettare o meno l’offerta ( propostagli dall’Agenzia) indicando preventivamente alle agenzie di lavoro temporaneo le proprie esigenze.
Per il lavoratore il contratto con l’agenzia di somministrazione, nella maggior parte dei casi sarà a tempo determinato.
In alcuni casi, per le qualità del lavoratore o per esigenze particolari, l’Agenzia potrebbe decidere di assumerlo a tempo indeterminato.

Lavorare a tempo determinato

Si verifica quando un’impresa ha la necessità di far fronte per un periodo limitato a un carico di lavoro superiore a quello ordinario o di sostituire lavoratori assenti. L’impresa, così, si rivolge all’agenzia di somministrazione che seleziona, assume e invia il lavoratore idoneo al posto per brevi, a volte brevissimi periodi.
Il contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato è stipulato per:
• Temporanea necessità di qualifiche non previste nel normale assetto aziendale;
• Sostituzione di lavoratori assenti ( tranne per i casi di sostituzione di lavoratori in sciopero);
• quando sono espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali ( delle imprese utilizzatrici);

La legge prevede sanzioni per le aziende che usufruiscono del lavoro a tempo determinato oltre la scadenza di tempo fissata. Ci sono poi una serie di norme di garanzia a tutela del lavoratore: qualora questi continui a lavorare dopo la scadenza del termine fissato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e del 40% per ogni giorno successivo.
Il contratto poi viene considerato a tempo indeterminato, se la prosecuzione del lavoro continua oltre i 20 giorni ( se il contratto aveva una durata inferiore ai 6 mesi ) o oltre i 30 giorni ( se il contratto prevedeva una durata superiore ai 6 mesi ).

Lavorare a tempo indeterminato

In questo caso il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione di lavoro e viene mandato in missione nelle imprese richiedenti: qualora il dipendente, sottoposto a contratto di somministrazione a tempo indeterminato, si trovi a non svolgere nessuna missione, ha il diritto a percepire un’indennità di disponibilità per il periodo in cui non viene utilizzato.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato ad es. per :
-- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
-- servizi di pulizia, custodia, portineria;
-- gestione di call-center;
-- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
--gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato.

Il contratto tra il lavoratore e l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà essere rilasciata copia, entro 5 giorni, al prestatore d’opera interessato.

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