3. Part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale si differenzia da quello a tempo pieno solo per il minor numero di ore di lavoro: diritti e doveri del lavoratore sono perciò gli stessi dei colleghi che lavorano full time.
Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato e deve indicare per iscritto il numero e la distribuzione delle ore di lavoro: ogni modifica in tal senso potrà essere effettuata dall'azienda solo con il consenso del lavoratore.
A chi viene assunto con questa modalità viene applicato il contratto collettivo di lavoro che disciplina il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno: contributi pensionistici, tfr, malattia, maternità ecc. vengono riconosciuti come nel caso dei contratti full-time, con l'unica differenza che calcolati in base alle ore lavorative. E' in ogni caso previsto che se il datore di lavoro procede a nuove assunzioni a tempo pieno i lavoratori part-time già presenti in azienda hanno diritto di precedenza.
L'orario di lavoro si può strutturare con diverse modalità:
• part-time orizzontale, quello in cui si lavora per tutti i giorni della settimana, ma per un minor numero di ore rispetto ai lavoratori a tempo pieno (ad esempio 4 ore di lavoro per 5 giorni).
• part-time verticale, quello in cui si presta la propria attività a orario intero solo per alcuni giorni della settimana o del mese, mentre in altri giorni non si lavora (ad esempio 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana).
• part-time ciclico, quello in cui si il lavoro viene svolto solo in determinati periodi prestabiliti dell'anno (ad esempio solo nei mesi di giugno, luglio e agosto) a tempo pieno o parziale. Questa forma di part-time permette all'azienda che abbia necessità di lavoro solo stagionale di assumere comunque a tempo indeterminato.
Questa modalità di lavoro si sta sviluppando a ritmi notevoli nel resto d'Europa e in questi ultimi anni sta finalmente iniziando a ricevere incentivi seri anche da parte del nostra paese.
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