9. Il lavoro occasionale e accessorio
Le prestazioni occasionali sono rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, ed il compenso non può superare i 5000 euro; il lavoratore può essere adibito a qualsiasi mansione. Se si superano questi limiti, si applicano le regole per il Lavoro a Progetto.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Esse riguardano:
• piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
• l’insegnamento privato supplementare;
• piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
• realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
• collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Sono autorizzati a svolgere attività di lavoro accessorio:
- i disoccupati da oltre un anno;
- le casalinghe, gli studenti e i pensionati;
- i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
- i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro
Per lo svolgimento di attività di lavoro accessorio è richiesta l’iscrizione in apposite liste presso i Centri per l’impiego. Successivamente gli iscritti riceveranno, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
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