8. Il lavoro ripartito ( job-sharing)
Il contratto di lavoro ripartito ( chiamato anche job-sharing ) è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori si obbligano all’adempimento di un’unica e identica prestazione lavorativa nei confronti di un datore di lavoro.
I due lavoratori, cioè, si dividono, in modo proporzionale all’orario svolto, la retribuzione, le assicurazioni obbligatorie, la contribuzione relativa alle prestazioni assistenziali e previdenziali. Ogni lavoratore è responsabile personalmente e direttamente dell’intera obbligazione. Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
Ciascun lavoratore si obbliga a sostituire l’altro in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato come da art. 2094 c.c.
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro, ad eccezione della pubblica amministrazione. Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, la vera novità del contratto di lavoro ripartito previsto dalla legge Biagi sta nell'aver limitato la possibilità di gestire il lavoro in solido a due lavoratori.
Chi sottoscrive tale tipo di contratto, non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori subordinati.
E’ un modello che si addice in particolare alle attività di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
Il contratto di lavoro ripartito, a fini probatori, deve avere forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
• la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro (che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al fine di certificare le assenze);
• il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
• le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta
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