4. Contratto a progetto
Con la legge Biagi il contratto di lavoro a progetto sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto a progetto ( Co.co.pro.) si contraddistingue per essere un contratto di collaborazione continuativa, ma caratterizzato dal fatto di : - essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; - essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente ( colui che commissiona l’esecuzione dell’opera ), indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il collaboratore a progetto, quindi, non è considerato dalla legge un lavoratore dipendente, bensì autonomo. Tale autonomia potrebbe risultare limitata dal fatto che, in alcuni casi, al collaboratore venga richiesto di operare all’interno del ciclo produttivo e dell’organizzazione aziendale, e anche di coordinare la propria attività ai tempi di lavoro e alle necessità del committente.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: indicazione della durata, determinata o determinabile; della prestazione lavorativa; indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in caso di lavoro autonomo per una analoga prestazione.
Il contratto viene sospeso in caso di infortunio, malattia o maternità, senza erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la proroga del contratto se non è stata espressamente prevista. Viene risolto solo se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni, se la durata è determinabile.
La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore.
La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del Progetto, del programma o della fase di esso. Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse modalità concordate.
Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo.
|