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ORIENTAMENTO AL LAVORO • Contratti di lavoro

5. Apprendistato

L’Apprendistato è un contratto di lavoro con il quale l’azienda si impegna a fornire all’apprendista la formazione necessaria per diventare lavoratore qualificato o specializzato.

Tale contratto prevede tre tipologie di diversa gradualità:

Apprendistato per espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione per i giovani da 15 a 18 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica

professionale ( la durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai
crediti professionali e formativi che si intendono perseguire);

Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e apprendimento di competenze tecnico-professionali destinato ai giovani da 18 a 29 anni ( il contratto deve contenere anche un piano formativo individuale, con monte ore di formazione esterna finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale );

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione rivolto a giovani da 18 a 29 anni, per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione o specializzazione tecnica superiore ( la durata, in questo caso, è fissata dalle Regioni con accordi tra università e organizzazioni datoriali );

La formazione va svolta durante l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle Regioni/Province competenti, deve essere certificata e non può essere inferiore a 120 ore medie annue; nel caso di giovani in obbligo formativo tale limite si raddoppia (240 ore). Il giovane in obbligo guadagna un credito formativo, utile qualora dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all'orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza

L'apprendista viene regolarmente assunto dopo un periodo di prova (al massimo di 2 mesi). Ha quindi diritto alle ferie (di regola 30 giorni se si hanno meno di 16 anni e 20 se di età superiore) e, come apprendista, non può svolgere né lavoro straordinario né lavoro notturno. Al termine del rapporto il datore di lavoro attesta il conseguimento della qualifica per cui l'apprendista è stato assunto. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all'azienda. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutor che coordini la formazione esterna con quella interna all'azienda.
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

Per le aziende l'articolo 16 della legge 196/97 stabilisce,, il riconoscimento di agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali (i contributi settimanali che un'azienda deve versare sono inferiori ai 3 €). Tali agevolazioni sono subordinate all'effettiva partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna e possono essere estesi per un altro anno nei casi di trasformazione dell'apprendista con contratto a tempo indeterminato.

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