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ORIENTAMENTO AL LAVORO • Contratti di lavoro

7. Il lavoro a chiamata ( job on call )

Il contratto di lavoro intermittente ( a tempo determinato o indeterminato ) è il contratto il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che lo “ chiamerà” a seconda delle esigenze produttive, con un periodo minimo di preavviso. Questo contratto
consente ai datori di lavoro di avere la disponibilità di lavoratori senza i vincoli dell’assunzione ordinaria.

Può essere stipulato immediatamente, in via sperimentale, da:
• lavoratori disoccupati con meno di 25 anni;
• lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di mobilità e c/o i centri per l’impiego come disoccupati.
Durante la durata del periodo di validità del contratto il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi, distinguendo se svolge l’attività lavorativa o è in attesa di chiamata. Se non lavora e garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato ha diritto ad una indennità di disponibilità che è stabilita dai contratti collettivi e non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale.

Quando invece lavora, ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi, in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita, al pari dei lavoratori che hanno le stesse mansioni.
Nel caso di impossibilità di adempiere al suo obbligo per malattia o altro impedimento, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro della propria indisponibilità, specificando la durata dell’impedimento. Se il lavoratore non provvede ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro della propria indisponibilità perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione contrattuale.
Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro.

I contributi relativi all'indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

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